VALUTAZONE DEL RISCHIO ALLA FULMINAZIONE
Ogni anno l’Italia è colpita mediamente da circa 600 mila fulmini (mari esclusi).
Per una superficie di 301' 340 kmq, questo significa una densità media di fulmini al suolo di circa 2 scariche per kmq ogni anno.
L’effettiva densità dei fulmini dipende tuttavia in gran parte dalla conformazione geografica.
Lo scopo della valutazione al rischio di fulminazione secondo la Norma CEI 62305-2 permette di determinare se il rischio di una fulminazione che:
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- cada direttamente sull'edifico.
- cada nelle sue immediate vicinanze dell'edificio.
- cada sulle linee di alimentazioni entranti nell'edificio.
- cada nelle immediate vicinanze delle linee di alimentazioni entranti nell'edificio.
Possa ricadere entro un rischio detto rischio accettabile o meno.
L'effetto di una fulminazione è distruttiva per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ed è potenzialmente mortale per un essere umano i rischi che vengono calcolati nella valutazione si sostanziano nel calcolo probabilistico di:
- perdita di vite umane;
- perdita di patrimonio artistico/culturale;
- perdita di valore economico;
- perdita di continuità di servizio.
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Obbligatorietà della Valutazione del rischio alla fulminazione
Il D.lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nell'articolo 84 comma 1 dice:
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"Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche."
Questo rimanda alle normative, che sulla base di una valutazione del rischio determinano le protezioni ove emerga siano necessarie.
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Inoltre la nuova VIII edizione della Norma CEI 64-8, in qualsiasi nuovo impianto obbliga all'effettuazione di una valutazione del rischio per la fulminazione diretta, almeno mediante un metodo semplificato rispetto a quelli della CEI 62305-2 e tale metodo tende a restituire molto spesso la necessità dell'installazione di dispositivi di protezione contro le fulminazioni.
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Bisogna però spiegare che la CEI 64-8 obbliga a considerare soltanto i casi di fulminazione diretta sull'edificio che sulle linee di alimentazioni provenienti dall'esterno (sorgente S1 e sorgente S3).
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Una valutazione più accurata del rischio è obbligatoria in caso di luogo di lavoro.
Infatti, è necessario effettuare una valutazione del rischio completa, valutando tutte e 4 le sorgenti di rischio:
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- S1 fulminazione direttamente sull'edifico.
- S2 fulminazione nelle immediate vicinanze dell'edificio.
- S3 fulminazione sulle linee di alimentazioni entranti nell'edificio.
- S4 fulminazione nelle immediate vicinanze delle linee di alimentazioni entranti nell'edificio.
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Valutazione del rischio alla fulminazione e dichiarazione di conformità
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La valutazione del rischio, insieme agli altri elaborati obbligatori del progetto esecutivo, in particolare per quel che riguarda i luoghi di lavoro, deve essere allegata alla dichiarazione di conformità.
Tale documento deve essere consegnato presso il SUE del comune competente prima dell'inizio dei lavori, qualora questi siano subordinati all'ottenimento del titolo edilizio (CILA, SCIA, Permesso a Costruire).
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A fine lavori lo schema unifilare con le misure di protezione dalle fulminazioni, comprensivo delle varianti, viene allegato alla dichiarazione di conformità e una copia di tale documento viene trasmessa al SUE entro 30 giorni dalla data di fine lavori.
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La dichiarazione di conformità è un documento necessario all'ottenimento dell'agibilità dell'immobile che va richiesto entro 15 giorni dalla fine lavori.
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La valutazione del rischio, inoltre, deve essere inserita anche nel Documento di Valutazione dei rischi che il datore di lavoro redige assieme al RSPP secondo quanto riportato dal D.lgs. 81/08.
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SANZIONI
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Qualora non venga prodotta la valutazione del rischio alla fulminazione, il datore di lavoro incorre in sanzioni penali punite con la reclusione da 2 a 4 mesi o ammenda da 1'096€ a 5'260€
Qualora non vengano installate e messe in opera le necessarie misure di protezione dalla fulminazione che emergono dalla valutazione del rischio, si incorre in sanzioni penali punite con la reclusione da 3 a 6 mesi o ammenda da 2'740€ a 7'014€
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Se da ciò si cagiona un danno al lavoratore si configura il reato di lesioni.
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Una dichiarazione di conformità mal compilata, priva di alcuni documenti come il libretto d'uso e manutenzione che non informa il datore di lavoro sulla manutenzione dell'impianto di protezione dal rischio di fulminazione,
oltre che essere facilmente contestabile e invalidabile potrebbe far concorrere il responsabile tecnico nei reati suddetti, e comporta sanzioni amministrative dai 100€ ai 1000€ secondo il DM 37/08 per il professionista che la rilascia.